UN BICCHERE D’ACQUA PER UNA TEMPESTA IMMAGINARIA

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di mellini

postato il 05/10/2011 ore 11:01

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di Mauro Mellini – Alle tempeste politiche di questa balorda stagione estivo-autunnale se ne è aggiunta un’altra, almeno stando ai giornali. Maggioranza ed opposizione sarebbero ambedue “spaccate” per la questione del referendum sulla legge elettorale. Ai pro e ai contro l’abrogazione si aggiungerebbero i pro e i contro le elezioni anticipate che (mi scuso se non sono sicuro di capire proprio bene il perché) sarebbero imposte dal referendum. Sembrerebbe che i Soloni che affollano la nostra Repubblica siano “divisi” sull’effetto del referendum (nell’ipotesi di una vittoria del SI). Pare che taluno dei Soloni medesimi abbia sentenziato che l’abrogazione del “porcellum” farebbe tornare in vigore il “tatarellum”, insomma la legge che fu sostituita da quella di cui oggi si profila l’abrogazione. Di qui, per taluni, l’esigenza di “scongiurare” o, almeno, di procrastinare il referendum, per altri l’opportunità di sfruttare quella che per altri sarebbe un’esigenza per anticipare le elezioni.

Chi abbia per primo tirata fuori questa brillantissima tesi della vecchia legge risuscitata dall’abrogazione di quella che l’ha sostituita non si sa o, almeno io non lo so. Così mi risparmio una querela per diffamazione per un’eventuale compiuta espressione del mio pensiero, oltre che sull’invenzione, anche sull’inventore.

Così, di primo acchitto, la tesi suddetta appare così assurda e grottesca che viene spontaneo attribuirne la paternità a Calderoli, il dentista Ministro della Semplificazione legislativa, ben noto per aver incluso nell’elenco delle leggi da abolire quella per lo stanziamento della somma necessaria per la dote della figlia di Vittorio Emanuele II che andava sposa al Re del Portogallo e per avervi incluso anche leggi tuttora essenziali nel nostro ordinamento solo perché un po’ vecchiotte e per aver poi, constatato l’errore, fatto un’altra legge per abrogare “l’effetto abrogativo” di quella precedente. Tuttavia, benché Calderoli, avesse tutti i numeri per rendersi autore di quest’altra prelibatezza giuridica su cui si discetta su giornali e televisioni come di una cosa seria, va fatta giustizia contro l’insinuazione di un’ipotesi circa la sua responsabilità di una così bella pensata. Calderoli è contrario (a quanto sembra…) alle elezioni anticipate e quindi non avrebbe avuto “il movente”.

Anche le tesi giuridiche (o quelle che si vogliono far passare per tali ed, anzi, queste ancor di più) hanno sempre un loro “movente”. Se qualcuno è meglio informato parli, o, altrimenti, taccia per sempre, che carità di Patria lo impone. E’ un giudizio troppo drastico? Andiamo! La logica di un discorso simile è questa: per far resuscitare un morto basta ammazzare il suo erede. Una tesi che non mi risulta sia mai stata sostenuta nel presente, nel passato e nella preistoria, nemmeno dallo stregone della più arretrata delle tribù. Qualcuno, però, (c’è sempre qualcuno pronto a tirar fuori qualche “precedente” il cui ricordo “precede” la sua trovata) si appellerà a quanto molti anni fa sciorinato dalla Corte Costituzionale in ordine alle “leggi costituzionalmente necessarie”, quelle cioè necessarie a rendere funzionanti Organi Costituzionali quali il Parlamento etc.

Tali leggi non potrebbero essere abrogate lasciando vuoto e inefficace il meccanismo che consente la vita di un Organo Costituzionale. Benissimo: ma di qui a dire che la legge si può abrogare tranquillamente altrimenti che sostituendola con un’altra, perché, tanto, l’abrogazione richiamerebbe in vita quella in vigore prima dell’emanazione di quella abrogata che l’aveva sostituita, ce ne corre. L’unica conseguenza della individuazione della categoria delle “leggi costituzionalmente necessarie” è quella che esse non possono essere oggetto di pura e semplice abrogazione (come avverrebbe con il referendum che è solo abrogativo) ma solo, ai sensi dell’ultima parte dell’art. 15 delle “preleggi” (disposizione sulla legge in generale) della abrogazione mediante una diversa ed integrale regolamentazione della materia, effettuata con altra legge (e mai, quindi, con referendum che non può essere che meramente abrogativo).

Se pertanto non si vuole ipotizzare una giravolta grottesca della Corte Costituzionale (ipotesi, nel caso, tale da rasentare il vilipendio) non si può parlare neppure di un “effetto ultimatum” del referendum, perché un referendum integralmente abrogativo della legge elettorale in vigore (porcellum) non potrebbe mai essere dichiarata ammissibile. Si proceda, dunque, se si vuole, alla sostituzione di questa legge, senza ridursi con l’acqua alla gola per la fine naturale della legislatura. Si reintroduca il voto di preferenza, senza il quale i “rappresentanti del Popolo” rappresentano solo i partiti (quando di partiti si può parlare). E si mandino a quel paese i ricattatori che non hanno nulla con cui ricattare se non la loro ignoranza e la loro disinvoltura.

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