“L’articolo 13 del decreto legge ‘80 euro’ riduce a 240 mila euro il tetto delle retribuzioni erogabili da parte di Pa e società a partecipazione pubblica diretta o indiretta. Il tetto non si applica alle società emittenti titoli quotati su mercati regolamentati”. Lo scrive “Il Mattinale” (www.ilmattinale.it), la nota politica redatta dallo staff del gruppo Forza Italia della Camera dei deputati.
“I risparmi derivanti dalla disposizione non sono stati quantificati dalla relazione tecnica e, pertanto, non contribuiscono alla copertura degli oneri finanziari del decreto. La norma appare pertanto di chiara matrice demagogica”.
“Evidenti criticità della disposizione.
1) Erroneità del riferimento al trattamento del presidente della Repubblica. In realtà, il compenso spettante al Capo dello Stato ai sensi dell’art. 84 della Costituzione (circa 239 mila euro) è al netto di oneri contributivi e assistenziali. Il nuovo tetto non è quindi allineato al compenso del Capo dello Stato, ma è di gran lunga inferiore;
2) Disparità di trattamento. Il nuovo tetto non incide sulle retribuzioni erogate dagli Organi costituzionali (Quirinale, Senato, Camera, Corte Costituzionale). Per tali Organi il decreto introduce soltanto un taglio agli stanziamenti (complessivamente 50 milioni), lasciando intatte le retribuzioni al di sopra del tetto. Pertanto, gli Organi potranno sterilizzare il taglio agli stanziamenti riducendo, ad esempio, acquisti di beni e servizi e mantenendo intatte le retribuzioni sopra tetto;
3) Irragionevolezza del nuovo tetto. L’abbassamento dal 1° maggio p.v. di tutte le retribuzioni erogate a carico di pubbliche amministrazioni e società a partecipazione pubblica a 240 mila euro comporta una irragionevole cesura del necessario rapporto tra responsabilità/mansioni svolte e retribuzione. La situazione che ne deriverà è che un apicale guadagnerà quanto un semiapicale;
4) Elevato rischio contenzioso, con ricadute negative per la finanza pubblica. le considerazioni sub 3) rendono elevatissimo il rischio di contenzioso e di devoluzione alla Corte Costituzionale del nuovo tetto per violazione degli artt. 36, 97 e 98 Cost. Recidendo il necessario rapporto tra mansioni/responsabilità e retribuzione ed incidendo negativamente sul buon andamento della P.A., intaccando rapporti giuridici consolidati e diritti quesiti, è probabile che la norma venga dichiarata incostituzionale, con ogni conseguenza negativa sulla finanza pubblica (occorrerà restituire le somme ai dipendenti, con interessi e rivalutazione monetaria);
5) Possibilità di elusione da parte delle società pubbliche. Il tetto può essere facilmente eluso dalle società a partecipazione pubblica in quanto non si applica alle società che abbiano emesso titoli quotati su mercati regolamentati”, conclude “Il Mattinale”.