E’ stato depositato ieri sera in Commissione Affari costituzionali dal presidente e relatore Francesco Paolo Sisto, il testo che costituisce la proposta di riforma della legge elettorale, sui cui la Camera sarà chiamata a lavorare nei prossimi giorni.
Il testo, che ricalca i contenuti del cosiddetto “Italicum”, è stato sottoscritto da Pd, Forza Italia e Nuovo centrodestra.
La riforma contenuta nel testo prevede l’introduzione di un sistema proporzionale con eventuale premio di maggioranza e ballottaggio; collegi piccoli e liste bloccate corte.
Il testo sarà accompagnato da due tabelle (che dovranno riportare le nuove circoscrizioni e la nuova ripartizione dei collegi), che non sono state ancora presentate.
Il testo sarà votato dalla Commissione stasera alle 19. Una volta adottato come testo base, la Commissione fisserà un termine per la presentazione degli emendamenti. Il provvedimento dovrà giungere all’esame dell’Aula della Camera mercoledì 29 gennaio.
Di seguito i punti principali del testo depositato:
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CAMERA DEI DEPUTATI |
SBARRAMENTO:
12% dei voti validi espressi per le coalizioni di liste (in cui vi sia almeno una lista collegata che ottiene il 5% su base nazionale oppure una lista rappresentativa di una minoranza linguistica presentata in un collegio plurinominale in una regione speciale con tutela delle minoranze, che ottiene il 20% dei voti espressi nelle circoscrizioni della regione medesima).
5% dei voti validi espressi per le singole liste presentate nell’ambito di una coalizione;
8% dei voti validi espressi per le singole liste senza coalizione;
20% per le liste rappresentative di minoranze linguistiche; la percentuale è calcolata sui voti validi espressi nel complesso delle circoscrizioni della regione il cui statuto speciale prevede la tutela delle minoranze linguistiche.
PREMIO DI MAGGIORANZA:
E’ previsto un premio di maggioranza pari al 18% dei seggi alla lista o alla coalizione di liste che raggiunga il 35% dei voti validi espressi su base nazionale al primo turno. In ogni caso, la coalizione vincente al primo turno non può comunque avere più del 55% dei seggi (340, sui 617 della Camera).
BALLOTTAGGIO EVENTUALE:
Se nessuna lista o coalizione di liste raggiunge almeno il 35% dei voti validi espressi su base nazionale, è previsto il ballottaggio, da tenersi due settimane dopo il primo turno di elezioni.
Si prevede specificatamente che, in caso di ballottaggio, fra il primo turno e il ballottaggio medesimo non sono consentiti nuovi apparentamenti fra liste o coalizioni.
SEGGI:
Salvo i seggi assegnati alla circoscrizione Estero, i seggi sono assegnati proporzionalmente in base ai risultati ottenuti fra le liste che superano gli sbarramenti. La coalizione vincente al primo turno non può comunque avere più di 340 seggi; i restanti 277 vengono ripartiti proporzionalmente fra le altre coalizioni di liste e liste che hanno superato lo sbarramento.
In caso di ballottaggio, alla coalizione vincente vengono assegnati 327 seggi; i restanti 290 vengono ripartiti proporzionalmente fra le altre liste o coalizioni.
Il metodo di calcolo utilizzato per l’assegnazione dei seggi è il metodo d’Hondt.
COLLEGI PLURINOMINALI:
In ogni collegio si vota per una lista di nomi anziché per un solo candidato (eccezion fatta per il Trentino Alto Adige, dove rimangono 8 collegi uninominali e la quota restante di seggi spettanti alla circoscrizione è ripartita secondo il metodo del recupero proporzionale). In ciascun collegio plurinominale si assegnano da 3 a 6 seggi (“fatti salvi gli eventuali aggiustamenti in base ad esigenze derivanti dal rispetto di criteri demografici e di continuità territoriale”). L’assegnazione del numero dei seggi è effettuata sulla base dei risultati dell’ultimo censimento generale della popolazione.
LISTE DI CANDIDATI:
Le liste devono essere sottoscritte da almeno 1500 (e non più di 2000) firme di elettori iscritti nei rispettivi collegi plurinominali. La lista è formata complessivamente da un numero di candidati pari almeno alla metà del numero di seggi assegnati al collegio plurinominale e non superiore al numero di seggi assegnati al collegio plurinominale.
LISTE BLOCCATE:
Le liste dei candidati vengono consegnate in ordine numerico predefinito (niente preferenze).
TUTELA DI GENERE:
Nel complesso delle candidature di circoscrizione, ciascuna lista deve avere il 50% di uomini, 50% di donne e proporre alternanza di genere nell’ordine numerico (non possono esserci due uomini o due donne consecutivi nella lista).
NIENTE CANDIDATURE MULTIPLE:
Ogni candidato può concorrere in un solo collegio plurinominale. Nessun candidato può infatti essere incluso in liste con il medesimo contrassegno o con diversi contrassegni in più di un collegio plurinominale.
SCHEDE ELETTORALI:
Ci saranno anche i nomi e cognomi dei candidati del collegio plurinominale, oltre al contrassegno e nome della lista.
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LA “CLAUSOLA DI SALVAGUARDIA” PER IL SENATO |
Quando arriverà in porto l’annunciata riforma del bicameralismo, parte integrante dell’accordo che comprende anche la legge elettorale, il Senato non sarà più organo elettivo. Ma nel frattempo, nell’Italicum viene inserita una sorta di “clausola di salvaguardia”: l’articolo 2 del testo modifica la legge elettorale attualmente valida per il Senato introducendo i medesimi meccanismi proposti per la Camera.
Percentuali, soglie e premio di maggioranza sono le stesse della Camera e vengono assegnati su base nazionale, con riparto regionale. La coalizione vincente che al primo turno ottiene il 35% dei voti validi espressi su base nazionale, ottiene un premio di maggioranza pari al 18% dei seggi e, in ogni caso, non può ottenere più di 169 seggi (55% dei seggi su un totale di 308).
L’Italicum in sintesi
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IL TIPO DI SISTEMA |
LISTE BLOCCATE |
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| Per la Camera la distribuzione dei seggi avverrà a livello nazionale con un sistema proporzionale e un eventuale doppio turno di colazione. Nel caso in cui si andasse a votare prima dell’approvazione della riforma costituzionale, il Senato seguirebbe le stesse regole della Camera. | Il numero dei seggi, pur attribuito su scala nazionale, consentirà di eleggere i candidati presentati dai partiti in circoscrizioni su base provinciale (o sub provinciale). Liste corte e bloccate senza preferenze: il rapporto con gli elettori sarà assicurato da pochi nomi per partito (da 3 a 6 seggi in palio al massimo) presenti sulla scheda.
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LE SOGLIE DI SBARRAMENTO |
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5% |
Soglia di sbarramento del 5% per i partiti in coalizione e dell’8% per quelli non coalizzati, per evitare il potere di ricatto dei piccoli partitini. La soglia di sbarramento per le coalizioni è invece fissata al 12%. |
IL BALLOTTAGGIO |
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8% |
Se nessuno ottiene il 35% al primo turno, le due coalizioni che hanno più voti vanno ad un secondo turno di ballottaggio per contendersi il premio di maggioranza.
Fra primo e secondo turno non sono ammessi apparentamenti. Chi vince ottiene un premio di maggioranza pari al 53%.
I restanti seggi verranno redistribuiti proporzionalmente a tutti gli altri.
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12% |
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IL PREMIO DI MAGGIORANZA |
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18% |
Premio di maggioranza del 18% di seggi in più alla coalizione che raggiunge almeno il 35% dei voti su base nazionale. Una volta assegnato il premio di maggioranza, il vincitore non potrà comunque ottenere un numero di seggi superiore al 55%. Nel caso ci fosse un’eccedenza del premio, questa verrà distribuita tra le altre liste o coalizioni. |
PER APPROFONDIMENTI, CONSULTA: “IL MATTINALE – 23 gennaio 2014”